IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'Ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  8  agosto  1996, con  il  quale e'  stata
definita    la    tabella   XXXI-ter    dell'ordinamento    didattico
universitario,  relativa   al  corso  di  laurea   in  scienze  della
produzione animale, che muta la denominazione in scienze e tecnologie
delle produzioni animali;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita'   degli   studi   di  Milano   hanno   proposto   il
riordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale
in adeguarnento alla sopra citata tabella XXXI-ter;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
commi 95, 101 e 119;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica "Autonomia  didattica  -  regime
transitorio" del 5 agosto 1997;
  Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche
risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra citato;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
  L'art. 166 relativo al corso  di laurea in scienze della produzione
animale e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il
conseguente scorrimento di quelli successivi.
                   LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE
                      DELLE PRODUZIONI ANIMALI
  Art.   166.  -   Presso   la  facolta'   di  medicina   veterinaria
dell'Universita'  degli studi  di  Milano e'  istituito  il corso  di
laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione
al corso e' regolata in conformita'  alle leggi di accesso agli studi
universitari.
  Art. 167 (Affinita'). - Il corso  di laurea in scienze e tecnologie
delle produzioni animali  e' dichiarato affine ai corsi  di laurea ed
ai  corsi  di  diploma  delle  facolta'  di  agraria  e  di  medicina
veterinaria.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del passaggio dai
corsi di diploma universitario e  di diploma di laurea delle facolta'
di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al
corso di laurea in scienze  e tecnologie delle produzioni animali, il
consiglio  di  facolta' adottera'  il  criterio  generale della  loro
validita' culturale (propedeutica  o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per  il conseguimento del diploma  di laurea. La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea.   La  facolta'   indichera',  inoltre,   sia  gli   eventuali
insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti  ed attivati  per
completare la  formazione per  accedere al corso  di laurea,  che gli
insegnamenti specifici  del corso di laurea  necessari per conseguire
il  diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti   integrativi  non  sono
necessariamente   propedeutici   agli  insegnamenti   specifici.   Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario, il  consiglio  di  facolta' riconoscera'  gli
insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' ai fini della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo  ed
indicheranno il  piano degli  studi da  completare per  conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 168 (Articolazione  del corso degli studi). -  La durata degli
studi del  corso di laurea  in scienze e tecnologie  delle produzioni
animali e' fissata in cinque anni.  Ciascuno dei cinque anni di corso
puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico  complessivo e' di  3300 ore; di  queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio applicativo.
  L'attivita'  didattico -  formativa del  corso di  laurea comprende
didattica  teorico   -  formale   e  didattica  teorico   -  pratica.
L'attivita'  teorico  -  pratica  e'  comprensiva  di  esercitazioni,
laboratori,  seminari,   dimostrazioni,  attivita'   guidate,  visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte  dell'attivita' didattica  teorico  -  pratica potra'  essere
svolta  anche  presso  qualificate   strutture  esterne,  italiane  o
straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite
convenzioni o programmi di scambio.
  Ai sensi del secondo comma, lettera  d), dell'art. 9 della legge n.
341 / 1990,  l'ordinamento didattico nazionale e'  articolato in aree
disciplinari, di cui al successivo art. 171.
  Nell'organizzare il  piano degli studi la  facolta' attivera' corsi
ufficiali di insegnamento monodisciplinari e  / o integrati. Un corso
d'insegnamento ha una  durata di circa 100 ore,  comprensive di tutte
le  attivita'   didattiche.  Per  motivate  esigenze   didattiche  e'
possibile svolgere corsi aventi una durata  minima di circa 50 ore. I
corsi  integrati sono  costituiti  da  un massimo  di  tre moduli,  i
docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero  di corsi di  insegnamento sara'  non inferiore a  25 ne'
superiore a 28, con un uguale numero di prove finali di esame.
  Per  essere  ammesi a  sostenere  l'esame  di laurea  occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione  al quarto anno di corso lo
studente deve  presentare una  certificazione, rilasciata  dal centro
linguistico di ateneo,  ove esistente, da cui  risulti il superamento
della  prova di  conoscenza a  livello "intermedio  1" di  una lingua
straniera  tra quelle  stabilite dalla  facolta'. La  facolta' potra'
riconoscere  certificazioni rilasciate  da  altre istituzioni,  anche
straniere.  In assenza  di una  adeguata certificazione,  la facolta'
istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella  discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 169 (Manifesto degli  studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano di  studi ufficiale  del corso  di laurea,  comprendente le
denominazioni  degli insegnamenti  da  attivare,  in applicazione  di
quanto disposto dal  secondo comma dell'art. 11 della legge  n. 341 /
1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) e le relative denominazioni;
  b) ripartisce  il monte ore  di ciascuna area tra  gli insegnamenti
che vi afferiscono,  precisando per ogni corso  la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
  c) fissa  la frazione  temporale delle  discipline afferenti  ad un
medesimo corso integrato;
  d) indica  il numero dei corsi  o, piu' specificamente, i  corsi di
insegnamento di cui lo  studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza  ed avere superato  la relativa prova di  valutazione al
fine di ottenere l'iscrizione all'anno  di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 170 (Docenza). - La  copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto  delle leggi vigenti  e dello statuto e  del regolamento
didattico dell'Universita'  degli studi  di Milano, dal  consiglio di
facolta' ai  professori di ruolo  afferenti ai settori  scientifico -
disciplinari indicati  nell'ordinamento didattico e ai  professori di
ruolo  di   settori  ritenuti  dalla  facolta'   affini,  ovvero  per
affidamento  o   supplenza  a  professore  di   ruolo  o  ricercatore
confermato.
  Al fine di  facilitare il ricorso ad  esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.  171  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione  del  corso di  studi  per  conseguire la  laurea  in
scienze   e    tecnologie   delle   produzioni    animali   comprende
obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo
di ore per ciascuna specificato:
  Matematica statistica e informatica (ore 150).
  Settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilita' e statistica
matematica); A04A (analisi numerica);  A04B (ricerca operativa); S01A
(statistica);  S01B (statistica  per la  ricerca sperimentale);  K05A
(sistemi  di elaborazione  delle  informazioni); K05B  (informatica);
F01X (statistica medica).
  Fisica (ore 50).
   Settori: B01B (fisica).
  Chimica (ore 150).
  Settori:  C01A  (chimica  analitica);  C03X  (chimica  generale  ed
inorganica); C05X (chimica organica); C06X (chimica).
  Biologia (ore 150).
  Settori:  E01A   (botanica);  E01B  (botanica   sistematica);  E01C
(biologia  vegetale  applicata);   E02A  (zoologia);  E02B  (anatomia
comparata e citologia); V30A (anatomia degli animali domestici); G06A
(entomologia agraria).
  Biochimica generale e applicata (ore 100).
   Settori: E05A (biochimica); E05B (biochimica clinica).
  Genetica (ore 100).
  Settori: E11X (genetica); G09A (zootecnica generale e miglioramento
genetico); G04X (genetica agraria).
  Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200).
  Settori: V30A (anatomia degli  animali domestici); V30B (fisiologia
degli animali domestici).
  Microbiologia generale e applicata (ore 100).
  Settori: G08B (microbiologia agro - alimentare ed ambientale); V32A
(malattie infettive degli animali domestici).
  Agronomia,  coltivazioni, produzione  e  conservazione dei  foraggi
(ore 150).
   Settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee).
  Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150).
  Settori:  G05A (idraulica  agraria  e  forestale); G05B  (meccanica
agraria); G05C (costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).
  Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100).
   Settori: G09B (nutrizione ed alimentazione animale).
  Miglioramento genetico animale (ore 100).
  Settori: G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico).
  Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300).
   Settori: G09C (zootecnica speciale); G09D (zoocolture).
  Economia ed estimo (ore 350).
   Settori: G01X (economia ed estimo rurale).
  Igiene delle produzioni animali (ore 250).
  Settori:   V31A   (patologia   generale   e   anatomia   patologica
veterinaria); V32A (malattie infettive degli animali domestici); V32B
(parassitologia  e malattie  parassitarie  degli animali  domestici);
V34B (clinica ostetrica veterinaria).
  Industrie e  tecnologie alimentari dei prodotti  di origine animale
(ore 100).
  Settori:   G08A  (scienza   e  tecnologia   dei  prodotti   agro  -
alimentari); V31B (ispezione degli alimenti di origine animale).
  Le  rimanenti  ore sono  destinate  dalla  facolta' alla  eventuale
definizione  di profili  professionali specifici,  o ad  attivita' di
tirocinio,   o  alla   integrazione  della   formazione  di   base  o
professionale,  prevedendo  anche  possibilita'  di  scelta  per  gli
studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 13 ottobre 1997
                                               Il rettore: Mantegazza